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RACCOLTA FUNGHI

SONO STATE DEFINITE LE NUOVE PROCEDURE PER IL RILASCIO DEI TESSERINI VALEVOLI DAL 2022.

I TESSERINI PER LE CONVENZIONI CON I PROPRIETARI SARANNO RILASCIATI DAL MESE DI APRILE AL PIANO TERRA DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 13,00.

LE VISURE CATASTALI A SUPPORTO DELLA VERIFICA DEI REQUISITI POTRANNO ESSERE RICHIESTE ALLO SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO DEL FRIGNANO, AL PRIMO PIANO DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO, DALLE ORE 8,30 ALLE ORE 12,30 NELLE GIORNATE DI GIOVEDI' E SABATO.

LE GIORNATE DI APERTURA DELLO SPORTELLO PER IL RILASCIO DEI TESSERINI PER LE CONVENZIONI CON I PROPRIETARI ANNO 2024 SONO LE SEGUENTI:

SABATO 20 APRILE


SABATO 4 MAGGIO

SABATO 18 MAGGIO


SABATO 1 GIUGNO


SABATO 15 GIUGNO


SABATO 29 GIUGNO


SABATO 13 LUGLIO


SABATO 27 LUGLIO


SABATO 10 AGOSTO


SABATO 24 AGOSTO

SABATO 7 SETTEMBRE

SABATO 21 SETTEMBRE




Legge Regionale 6/1996 REGOLAMENTAZIONE DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI SPONTANEI EPIGEI

AL VIA LA NUOVA STAGIONE FUNGINA

RACCOLTA FUNGHI 2024 nella provincia di Modena

Saranno disponibili a breve nelle oltre 50 rivendite autorizzate i tesserini obbligatori per la raccolta dei funghi nei territori della provincia di Modena per la stagione 2024.


Norme per il rilascio delle autorizzazioni alla raccolta per i proprietari di boschi in convenzione. (Art.12 del regolamento)

E' al via la nuova stagione fungina e l’Unione dei Comuni del Frignano, in convenzione con l’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale si è attrezzata per organizzare al meglio la distribuzione dei permessi autorizzativi necessari per la raccolta.

Come sempre, rispetto ai non residenti, i tesserini prevedono agevolazioni per i residenti nelle aree a parco e nei comuni montani, sia riguardo al costo del tesserino che ai periodi ed ai quantitativi di raccolta. 

Per i proprietari di terreni idonei sotto il profilo micologico di superficie NON INFERIORE A 5 ETTARI che consentono la libera raccolta di funghi, è possibile sottoscrivere una apposita convenzione con rilascio di tesserini gratuiti per la raccolta (VEDI ALLEGATO A)

 

 

SANZIONI

Di seguito si riportano nel dettaglio le fattispecie sanzionatorie previste dall’art. 13 della L.R. 02 aprile 1996 n. 6, modificata dall’art. 4 della L.R. 13 novembre  2001 n. 38

a) esercizio della raccolta senza autorizzazione o con autorizzazione scaduta: da 25 Euro a 154 Euro, oltre al pagamento dell'autorizzazione giornaliera;

b) esercizio della raccolta in zone al di fuori dei limiti di validità territoriale dell'autorizzazione: da 6 Euro a 30 Euro, oltre al pagamento dell'autorizzazione valida per la zona;

c) mancato porto dell'autorizzazione: da 6 Euro a 15 Euro purché venga esibita l'autorizzazione valida entro dieci giorni dalla contestazione;

d) uso di autorizzazione altrui, di autorizzazione contraffatta od alterata: da 51 Euro a 309 Euro, salve le sanzioni stabilite in materia dalle leggi penali;

e) raccolta effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentiti per persona fino a Kg. 1 di eccedenza: da 6 Euro a 30 Euro;

f) raccolta effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentiti per persona con eccedenza superiore a Kg. 1: da 25 Euro a 154 Euro;

g) raccolta dell'Amanita caesarea (Ovulo buono) allo stato di ovulo chiuso, di esemplari di Boletus edulis (Porcino) e relativo gruppo con diametro del cappello inferiore a cm. 3 e di esemplari di Calocybe gambosa (Prugnolo) e Cantharellus cibarius (Gallinaccio) con diametro del cappello inferiore a cm. 2: da 12 Euro a 77 Euro;

h) esercizio della raccolta in giardini o terreni adiacenti ad immobili di altrui proprietà ed a questi pertinenti: da 6 Euro a 30 Euro.

Ogni violazione delle disposizioni relative alle modalità di esercizio della raccolta stabilite nell'art. 6 comporta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria da 51,00 Euro a 309,00 Euro.

L'esercizio della raccolta nelle riserve naturali regionali e nelle zone di protezione integrale - Zona A - e nelle altre zone interdette dei parchi regionali comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da 51 Euro a 309 Euro, salve le sanzioni più severe eventualmente stabilite dalla normativa in materia di aree protette.

La violazione dei divieti alla raccolta emanati dalla Regione o dagli Enti competenti ai sensi degli artt. 8 e 9 comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da 25 Euro a 154 Euro.

La tabellazione di terreno in assenza di regolare autorizzazione, la mancata o carente applicazione del piano di conduzione di cui al comma 3 dell'art. 11, la cessione o l'affitto comunque denominati del terreno tabellato ed il mancato rispetto delle altre disposizioni eventualmente contenute nell'autorizzazione rilasciata comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa da 309 Euro a 619 Euro.

Link utili

·                          IL CONTROLLO DEI FUNGHI

Collegamento al sito dell'AUSL per le informazioni relative al controllo dei funghi raccolti.

·                          FUNGHI, TARTUFI E SOTTOBOSCO.

Collegamento alla pagina della Regione Emilia-Romagna che si occupa dell'argomento.

·                          ENTE PARCO.

Collegamento alla pagina dell’Ente Parco.

·                          UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO / SUB-AMBITO MONTANO VALLI DOLO DRAGONE E SECCHIA.

Collegamento alla pagina della Unione.

 

Proprietà dell'articolo
creato:mercoledì 4 maggio 2016
modificato:giovedì 18 aprile 2024