Accesso civico
Art. 5 c. 1, 4 D.lgs. n.33/2013
L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere dati, documenti e/o informazioni non reperibili nei siti internet istituzionali.
Come esercitare il diritto
La richiesta è gratuita, non è necessaria la presenza di alcun requisito di legittimazione soggettiva e va indirizzata al Responsabile della trasparenza.
E' redatta in carta semplice e, a tal fine, può utilizzato il modello allegato, può essere presentata con le seguenti modalità:
- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo pec@cert.unionefrignano.mo.it
- tramite posta ordinaria inviandola a Comunità Montana del Frignano, Via Giardini, 15 - 41026 Pavullo n/Frignano (Mo);
- direttamente presso l'Ufficio protocollo sito in Via Giardini, 15 - 41026 Pavullo n/Frignano (Mo) - Piano terra.
Il Responsabile della trasparenza, ricevuta l'istanza provvede a trasmetterla al Responsabile del Servizio competente per materia, informandone contestualmente il richiedente.
Il Responsabile, entro trenta giorni, accolgiendo la richiesta, pubblica sul sito web istituzionale il documento, l'informazione e/o il dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente.
Ritardo o mancata risposta
Nel caso in cui il Responsabile per materia ritardi od ometta la pubblicazione o non dia risposta, il richiedente può ricorrere al soggetto titolare del potere sostitutivo (previsto dall'articolo 2, comma 9-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.), il quale, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, provvede contestualmente alla pubblicazione sul sito internet istituzionale ed alla comunicazione al richiedente, entro il termine di quindici giorni .
Tutela dell'accesso civico
Al comma 6 dell'articolo 5 il decreto legislativo n. 33/2013 prevede la facoltà di proporre ricorso al TAR nelle forme e nei modi previsti dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 avverso i provvedimenti di diniego alle istanze di accesso civico.
creato: | lunedì 26 maggio 2014 |
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modificato: | lunedì 26 maggio 2014 |