PIANO REGIONALE ANTINCENDI BOSCHIVI
Periodi di Attenzione e di Grave Pericolosità
Con Determinazioni del Direttore dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile è stata disposta, su tutto il territorio Regionale, l'ATTIVAZIONE DELLA FASE DI PREALLARME E DICHIARAZIONE STATO DI GRAVE PERICOLOSITÀ PER RISCHIO INCENDI BOSCHIVI SUL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI REGGIO EMILIA E MODENA DAL 10 AGOSTO 2024 AL 06 SETTEMBRE 2024 COMPRESO.
SI RICORDANO I NUMERI DI TELEFONO DI EMERGENZA:
115 - PRONTO INTERVENTO VIGILI DEL FUOCO
1515 - EMERGENZE AMBIENTALI CARABINIERI FORESTALE
FASE DI ATTENZIONE PER GLI INCENDI BOSCHIVI.
La Regione Emilia Romagna ha disposto l'attivazione della fase di attenzione per gli incendi boschivi, sul territorio regionale, e a partire dal 1 LUGLIO 2024 e fino al 15 SETTEMBRE 2024.
A PARTIRE DAL 1 LUGLIO 2024 E FINO AL 15 SETTEMBRE 2024 E' STATA ATTIVATA LA FASE DI ATTENZIONE PER INCENDI BOSCHIVI
FASE DI PREALLARME PER GLI INCENDI BOSCHIVI.
La Regione Emilia Romagna dispone l'attivazione della fase di PREALLARME per gli incendi boschivi, sul territorio regionale, in funzione dell'andamento meteoclimatico
Con Determinazioni del Direttore dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile è stata disposta, su tutto il territorio Regionale, l'ATTIVAZIONE DELLA FASE DI PREALLARME E DICHIARAZIONE STATO DI GRAVE PERICOLOSITÀ PER RISCHIO INCENDI BOSCHIVI SUL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI REGGIO EMILIA E MODENA DAL 10 AGOSTO 2024 E PROROGATA AL 06 SETTEMBRE 2024 COMPRESO.
A PARTIRE DAL 10 AGOSTO 2024 E' STATA ATTIVATA LA FASE DI PREALLARME PER INCENDI BOSCHIVI PER LE PROVINCIE DI MODENA E REGGIO EMILIA E PROROGATA FINO AL 06 SETTEMBRE 2024 COMPRESO
NORME COMPORTAMENTALI
SI RIMANDA AGLI ARTICOLI 58-59-60 DEL VIGENTE REGOLAMENTO FORESTALE REGIONALE (VEDI ALLEGATO) PER I DIVIETI PREVISTI IN PERIODO ORDINARIO, DI ATTENZIOE E DI GRAVE PERICOLOSITA'.
SINTESI DEI PRINCIPALI DIVIETI VIGENTI NELLA FASE DI ATTENZIONE.
NEI PERIODI IN CUI VIENE DICHIARATA LA “FASE DI ATTENZIONE PER GLI INCENDI BOSCHIVI”, LE ATTIVITÀ DI ABBRUCIAMENTO IN PROSSIMITÀ DI BOSCHI, DI TERRENI SALDI E/O ARBUSTATI, DI CASTAGNETI, DI TARTUFAIE, DI PIOPPETI E DI ALTRI IMPIANTI DI ARBORICOLTURA DA LEGNO SONO CONSENTITE SOLO IN MATTINATA E I FUOCHI DOVRANNO ESSERE SPENTI ENTRO LE ORE 11.00, SEMPRE CHE NON VI SIA PRESENZA DI VENTO. GLI ABBRUCIAMENTI POSSONO ESSERE COMUNICATI TELEFONANDO AL NUMERO VERDE REGIONALE 800841051, INVIANDO UN’E-MAIL ALL’INDIRIZZO “SO.EMILIAROMAGNA@VIGILFUOCO.IT” O UTILIZZANDO L’APPOSITO APPLICATIVO WEB:
HTTPS://SEGNALAZIONEABBRUCIAMENTI.REGIONE.EMILIA-ROMAGNA.IT/FORM-FIRE
LA COMUNICAZIONE È OBBLIGATORIA PER GLI ABBRUCIAMENTI CHE VERRANNO ESEGUITI A MENO DI 100 METRI DAI BOSCHI, DAI TERRENI SALDI E DAI TERRENI SALDI ARBUSTATI O CESPUGLIATI, DAI CASTAGNETI DA FRUTTO, DALLE TARTUFAIE CONTROLLATE E COLTIVATE, DAGLI IMPIANTI DI ARBORICOLTURA DA LEGNO E DAI PIOPPETI.
SINTESI DEI PRINCIPALI DIVIETI VIGENTI NELLA FASE DI PREALLARME.
Sono vietate tutte le azioni che possono anche solo potenzialmente determinare l’innesco di incendio boschivo, così come previsto anche dall’art 58 del Regolamento Forestale Regionale n. 3/2018:
- è vietato a chiunque accendere fuochi all'aperto nelle aree forestali, nei terreni saldi o pascolivi, a distanza minore di 200 m dai loro margini esterni;
- è consentita l'accensione di fuochi su appositi bracieri o focolai nelle aie e cortili di pertinenza di fabbricati o su aree adeguatamente scelte ed attrezzate allo scopo, con le necessarie cautele (previamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altri materiali facilmente infiammabili, obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo);
- Nei casi precedenti, il fuoco deve essere, comunque, sempre custodito. Coloro che lo accendono sono personalmente responsabili di tutti i danni che da esso possono derivare;
- Nelle aree forestali ed in particolare nei castagneti da frutto, nei terreni saldi e pascolivi non è permesso l'abbruciamento durante il suddetto periodo dichiarato di grave pericolosità;
- L’abbruciamento delle “stoppie” delle colture agrarie e della vegetazione erbacea infestante è vietato a meno di 200 m dalle aree forestali, dai pascoli e dai terreni saldi;
- Nelle aree forestali è sempre vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace, fumare o comunque compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato o mediato di incendio.
Decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2021, n. 155 “Disposizioni per il contrasto agli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile “.
Sanzioni amministrative e penali (come modificate da ultimo dal decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2021, n. 155 “Disposizioni per il contrasto agli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile”):
o Per coloro che violano il divieto di accensione fuochi sono previste sanzioni amministrative da 5.000 a 50.000 euro.
o Sotto il profilo penale, è prevista la reclusione da 4 a 10 anni se l’incendio è doloso, ovvero provocato volontariamente (art. 423bis CP).
- Codice Penale: art.423, art. 423 – bis, art.423 – ter, art.423 – quater, art. 424, art. 449.
o Art. 423. "Incendio". “Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni. La disposizione precedente si applica anche nel caso d'incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica.”
o 423-bis. "Incendio boschivo". “Chiunque, al di fuori dei casi di uso legittimo delle tecniche di controfuoco e di fuoco prescritto, cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette aree o specie animali o vegetali protette o su animali domestici o di allevamento. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente. Le pene previste dal presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi. Le pene previste dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell’individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.”
o 423-ter. "Pene accessorie". “Fermo quanto previsto dal secondo comma e degli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per il delitto di cui all’articolo 423-bis, primo comma, importa l’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica. La condanna per il reato di cui all’articolo 423-bis, primo comma, importa altresì l’interdizione da cinque a dieci anni dall’assunzione di incarichi o dallo svolgimento di servizi nell’ambito della lotta attiva contro gli incendi boschivi.”
o 423-quater. "Confisca". “Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall’articolo 423-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato e delle cose che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando, a seguito di condanna per il delitto previsto dall’articolo 423-bis, primo comma, è stata disposta la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato ed essa non è possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca. I beni confiscati e i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all’uso per il ripristino dei luoghi. La confisca non si applica nel caso in cui l’imputato abbia efficacemente provveduto al ripristino dello stato dei luoghi.”
o 424. "Danneggiamento seguito da incendio". “Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'art. 423-bis, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni. Se segue l'incendio, si applicano le disposizioni dell'art. 423, ma la pena è ridotta da un terzo alla metà. Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall'art. 423-bis.”
o 449. "Delitti colposi di danno". “Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis cagiona per colpa un incendio, o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone”.
Da ultimo si segnala come per l’allestimento di eventuali spettacoli pirotecnici in occasione di alcune ricorrenze e feste paesane o l’accensione di bracieri e falò nell'ambito di talune attività del movimento scout debba valere a riferimento quanto previsto al cap. 6 “Periodi a rischio di incendio, divieti e sanzioni” del Piano regionale.
SI RICORDA INOLTRE CHE L’AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE DIFFONDE BOLLETTINI DI INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE, SECONDO LA LOGICA DEL “CODICE COLORE” INDICATA DAL DIPARTIMENTO NAZIONALE PER RAPPRESENTARE SINTETICAMENTE GLI SCENARI DI RISCHIO INCENDI BOSCHIVI E I RELATIVI COMPORTAMENTI DA ADOTTARE. I BOLLETTINI VENGONO DIFFUSI ANCHE VIA TWITTER E FACEBOOK (HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/ERPROTEZIONECIVILE) E ARCHIVIATI AL SEGUENTE LINK:
creato: | mercoledì 5 luglio 2017 |
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modificato: | sabato 31 agosto 2024 |