Contributi per opere finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche (Legge 13/89)

Il Comune, ai sensi della legge 13/89, eroga contributi, con fondi di provenienza statale o regionale, per opere direttamente finalizzate al superamento e/o alla eliminazione di barriere architettoniche in edifici privati.

Le domande di contributo debbono riguardare lavori ancora da eseguire.

Requisiti
Possono presentare la richiesta di contributo:

  • i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, compresa la cecità, ovvero quelle relative alla deambulazione e alla mobilità, che risiedano continuativamente nell'immobile in cui vengono effettuate le opere;
  • gli esercenti la potestà o tutela su soggetto disabile (solo su minore o interdetto) residente nell'immobile in cui vengono effettuate le opere;

Graduatoria nazionale e graduatoria regionale
La Regione Emilia .Romagna (DGR 171/2014) ha introdotto alcune significative novità in tema di domande abbattimento barriere legge 13/89.
In sintesi dal 3 marzo 2014 facendo domanda (con un unico modulo) si sarà ammessi a due distinte graduatorie:

  • la prima di carattere nazionale (alimentata unicamente da eventuali fondi nazionali. Si ricorda tuttavia che lo Stato non ha più finanziato questa legge dal 2002) che segue le regole già in atto dal 1989;
  • la seconda di carattere regionale (alimentata unicamente da eventuali fondi regionali) in cui, oltre alla distinzione tra invalidità totali e parziali, prevista dalla legge 13/89, la formulazione della graduatoria sarà determinata dall'ISEE (*) del nucleo famigliare del richiedente e non più dalla data di presentazione della domanda.
  • (*) dal 1 gennaio 2015 è operante il cosiddetto “Nuovo ISEE”, DPCM 5/12/13 n. 159.

Presentazione della domanda
La domanda va presentata all'Ufficio Tecnico del proprio Comune di residenza, su apposito modulo reperibile presso lo stesso ufficio. Deve contenere l'indicazione delle opere da realizzare e la spesa prevista, essere firmata dal disabile (o, nei casi suindicati, dall'esercente la potestà o tutela) e deve essere eventualmente sottoscritta per conferma ed adesione degli altri soggetti onerati della spesa (amministratori, proprietari ecc.).

Alla domanda debbono essere allegati:

  1. Certificato medico in carta libera attestante l'handicap del residente dell'immobile e le difficoltà ad esso connesse. Le persone in possesso della certificazione di invalidità o di handicap rilasciata da apposita commissione possono allegare la fotocopia della certificazione e omettere il certificato medico nel caso che queste riportino espressamente i riferimenti alle difficoltà di deambulazione o orientamento per persone non vedenti;
  2. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (già ricompresa nella modulistica) ai sensi Art. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 44 dalla quale risultino:
    • l'ubicazione dell'abitazione
    • le difficoltà di accesso
    • le opere da realizzare
  3. Fotocopia del documento di identità del richiedente in corso di validità.

NB: la Certificazione ISEE relativa al nucleo famigliare del richiedente non va allegata, ma il valore ISEE deve essere autocertificato nell'apposito spazio della modulistica.
Gli invalidi totali (100%) con difficoltà di deambulazione espressamente segnalate nella certificazione medico legale, per fruire della precedenza nella graduatoria (sia nazionale  che regionale) prevista dall'art. 10, comma 4, della legge 13/89,devono presentare oltre ai documenti sopraindicati, fotocopia del certificato di invalidità rilasciato dalla competente commissione dell'Azienda USL.

Gli interessati possono realizzare le opere per cui richiedono il contributo solo dopo la presentazione della domanda, sopportando ovviamente il rischio della eventuale mancata concessione del contributo stesso in funzione dei fondi a disposizione.
Le domande non ammesse a contributi rimangono in graduatoria per gli anni successivi.
Si ricorda che i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche possono usufruire anche di specifiche agevolazioni fiscali inerenti IVA e detrazione Irpef.

Per coloro che non intendessero produrre la certificazione ISEE è possibile accedere alla sola graduatoria nazionale.

Le domande vanno consegnate entro le ore 12 del 1° marzo di ogni anno, per rientrare nella graduatoria dell’anno in corso.

Normativa

Proprietà dell'articolo
creato:giovedì 7 aprile 2016
modificato:giovedì 7 aprile 2016