Assegno di maternità

L’assegno di maternità concesso dal Comune tramite l’Inps è riconosciuto a coloro che non beneficiano di nessuna indennità di maternità o che percepiscono un’indennità inferiore all’importo del contributo stesso e che hanno un valore ISEE che non supera una certa soglia.

Requisiti per accedere
L'assegno di maternità può essere richiesto solo dalla madre del bambino/a:

  1. che risiede in uno dei 10 Comuni dell'Unione del Frignano;
  2. che non beneficia di nessuna indennità di maternità nel periodo di astensione obbligatoria dal lavoro o che percepisce un'indennità inferiore all'importo del contributo stesso, come previsto ai sensi dell'art. 74 Dlgs. 151/2011;
  3. che abbia per le nascite, ingresso in famiglia per le adozioni o per affidamento preadottivo avvenute nell'anno 2021, un valore ISEE del nucleo famigliare inferiore o pari a euro  17.416,66;
  4. che sia italiana o comunitaria o appartenente a Paesi Terzi in qualità di cittadina:
  • titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo 
  • familiare di cittadini italiani, dell’Unione o di cittadini soggiornanti di lungo periodo non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente 
  • rifugiata politica, i suoi familiari e superstiti 
  • titolare della protezione sussidiaria 
  • Cittadina/ lavoratrice del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia, e i suoi familiari
  • titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e i suoi familiari, ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal D.lgs. 40/2014
  • che abbia soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri, i suoi familiari e superstiti
  • apolide, i suoi familiari e superstiti

Presentazione ISEE
Le domande devono essere presentate con  nuova Attestazione Isee, come previsto dal D.PC.M. 159/2013, che ha modificato le modalità di calcolo e di rilascio del valore ISEE.
Dal 1° gennaio 2015 l'attestazione ISEE si ottiene presentando la Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.), presso un Caf o autonomamente, per via telematica,  direttamente all'INPS collegandosi al sito internet derll'INPS  http://www.Inps.it nella sezione “Servizi on-line” – “Servizi per il Cittadino”.

A seguito della riforma dell'ISEE, l'assegno di maternirtà rientra tra le prestazioni di sostegno al reddito rivolte a minorenni, pertanto, in sede di elaborazione della D.S.U. è necessario richiedere espressamente un ISEE per prestazioni agevolate relative a minorenni.

Importo dell'assegno
L'assegno  per l'anno 2021 ammonta ad € 1.740,60

Termini di presentazione della domanda
La  domanda va fatta entro 6 mesi dalla data di nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia del bambino adottato o in affido preadottivo. Il termine per presentare apportare eventuali  integrazioni (salvo nel caso di attesa di permessi di soggiorno validi ai fini dell'istruttoria della domanda stessa) non può superare i sei mesi dalla nascita del minore o dell'ingresso di questi per adozione o affidamento preadottivo, pena il rigetto della domanda.

Come e dove presentare la domanda
Sedi degli Sportelli Sociali  presso il Comune di residenza
I FAC SIMILI DI DOMANDA SONO DISPONIBILI PRESSO OGNI SPORTELLO SOCIALE DELL'UNIONE DEI COMUNI.

Documentazione da allegare in copia alla domanda

  • Permesso di soggiorno o copia ricevuta di avvenuta richiesta del permesso, per le madri di paesi terzi
  • Attestazione ISEE. In caso si imminente scadenza dei termini della domanda, è possibile allegare la ricevuta della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica)
  • Copia delle coordinate bancarie (codice IBAN) conto corrente bancario o libretto postale cointestato con il padre del bambino, o personale della madre.
  • Documento d'identità valido

Normativa di riferimento



Proprietà dell'articolo
creato:giovedì 7 aprile 2016
modificato:martedì 4 maggio 2021