Assegno di maternità
L’assegno di maternità concesso dal Comune tramite l’Inps è riconosciuto a coloro che non beneficiano di nessuna indennità di maternità o che percepiscono un’indennità inferiore all’importo del contributo stesso e che hanno un valore ISEE che non supera una certa soglia.
Requisiti per accedere
L'assegno di maternità può essere richiesto solo dalla madre del bambino/a:
- che risiede in uno dei 10 Comuni dell'Unione del Frignano;
- che non beneficia di nessuna indennità di maternità nel periodo di astensione obbligatoria dal lavoro o che percepisce un'indennità inferiore all'importo del contributo stesso, come previsto ai sensi dell'art. 74 Dlgs. 151/2011;
- che abbia per le nascite, ingresso in famiglia per le adozioni o per affidamento preadottivo avvenute nell'anno 2021, un valore ISEE del nucleo famigliare inferiore o pari a euro 17.416,66;
- che sia italiana o comunitaria o appartenente a Paesi Terzi in qualità di cittadina:
- titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
- familiare di cittadini italiani, dell’Unione o di cittadini soggiornanti di lungo periodo non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
- rifugiata politica, i suoi familiari e superstiti
- titolare della protezione sussidiaria
- Cittadina/ lavoratrice del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia, e i suoi familiari
- titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e i suoi familiari, ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal D.lgs. 40/2014
- che abbia soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri, i suoi familiari e superstiti
- apolide, i suoi familiari e superstiti
Presentazione ISEE
Le domande devono essere presentate con nuova Attestazione Isee, come previsto dal D.PC.M. 159/2013, che ha modificato le modalità di calcolo e di rilascio del valore ISEE.
Dal 1° gennaio 2015 l'attestazione ISEE si ottiene presentando la Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.), presso un Caf o autonomamente, per via telematica, direttamente all'INPS collegandosi al sito internet derll'INPS http://www.Inps.it nella sezione “Servizi on-line” – “Servizi per il Cittadino”.
A seguito della riforma dell'ISEE, l'assegno di maternirtà rientra tra le prestazioni di sostegno al reddito rivolte a minorenni, pertanto, in sede di elaborazione della D.S.U. è necessario richiedere espressamente un ISEE per prestazioni agevolate relative a minorenni.
Importo dell'assegno
L'assegno per l'anno 2021 ammonta ad € 1.740,60
Termini di presentazione della domanda
La domanda va fatta entro 6 mesi dalla data di nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia del bambino adottato o in affido preadottivo. Il termine per presentare apportare eventuali integrazioni (salvo nel caso di attesa di permessi di soggiorno validi ai fini dell'istruttoria della domanda stessa) non può superare i sei mesi dalla nascita del minore o dell'ingresso di questi per adozione o affidamento preadottivo, pena il rigetto della domanda.
Come e dove presentare la domanda
Sedi degli Sportelli Sociali presso il Comune di residenza
I FAC SIMILI DI DOMANDA SONO DISPONIBILI PRESSO OGNI SPORTELLO SOCIALE DELL'UNIONE DEI COMUNI.
Documentazione da allegare in copia alla domanda
- Permesso di soggiorno o copia ricevuta di avvenuta richiesta del permesso, per le madri di paesi terzi
- Attestazione ISEE. In caso si imminente scadenza dei termini della domanda, è possibile allegare la ricevuta della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica)
- Copia delle coordinate bancarie (codice IBAN) conto corrente bancario o libretto postale cointestato con il padre del bambino, o personale della madre.
- Documento d'identità valido
Normativa di riferimento
- Circolare ANCI 20/01/2015 in materia di accesso dei cittadini stranieri alle prestazioni sociali
- D.lgs. 151/2001 art. 74 Testo unico sulla maternità e paternità
- Legge 448/98 "Finanziaria", Artt. 65 e 66
creato: | giovedì 7 aprile 2016 |
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modificato: | martedì 4 maggio 2021 |