Utilizzo dei pneumatici invernali oltre il 15 maggio

QUESITO

La circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. ingresso n. 24783-DIV3-B del 17 gennaio 2014, avente ad oggetto «Impiego dei pneumatici invernali», precisa che “l’uso dei pneumatici invernali consentiti e cioè quelli con i parametri riportati sulla carta di circolazione ivi compreso l’indice di velocità non ha restrizioni di carattere temporale e che pertanto essi possono essere usati durante tutti i mesi dell’anno solare”.


Alla luce di quanto esposto ed in riferimento all’articolo apparso su La stampa da rilevarsi su: http://m.lastampa.it/2014/04/16/italia/cronache/auto-scade-lobbligo-gomme-da-neve-cambio-entro-un-mese-pena-multe-e-ritiro-dei-documenti-per-chi-le-tiene-LomYEnscYU9OzsUeGDiKnO/pagina.html si chiede se è sanzionabile, ai sensi dell’art. 78 CdS, un’autovettura che circola dal 16 maggio 2014 con pneumatici invernali indicanti la misura 225/50R17 98 H, mentre la carta di circolazione riportata pneumatici con misura 225/50R17 94 V.


Si precisa che il codice H ha un indice di velocità inferiore a V.

 

La risposta del Servizio Polizia Stradale del Ministero dell’Interno

“L’uso degli pneumatici invernali non ha, di norma, restrizioni di carattere temporale. Essi possono essere dunque utilizzati durante tutti i mesi dell’anno solare. Il loro utilizzo nel periodo estivo non ha alcun riflesso sulla sicurezza del veicolo ma ne comporta unicamente una più rapida usura a causa del livello più elevato della temperatura al suolo.

Ciò detto, vi è da precisare che alcuni pneumatici invernali riportano tra le loro caratteristiche degli indici di velocità inferiori rispetto a quelli indicati sulla carta di circolazione del veicolo. Tale difformità – che comporterebbe di norma la violazione di cui all’art. 78, commi 3 e 4, del Codice della Strada  (sanzione amministrativa da 419,00 a 1682,00 euro e ritiro della carta di circolazione) – è tollerata per i veicoli che montino pneumatici invernali nel periodo compreso tra il 15 ottobre ed il 15 maggio che abbiano indici di velocità inferiori rispetto a quelli riportati sulla carta di circolazione.

Ciò significa che SOLTANTO il veicolo che monti pneumatici invernali che abbiano indici di velocità inferiori rispetto a quelli riportati nella carta di circolazione e che circoli dopo il 15 maggio è sanzionabile ai sensi dell’art. 78, commi 3 e 4, del Codice della Strada  (sanzione amministrativa da 419,00 a 1682,00 euro e ritiro della carta di circolazione).”

 

Proprietà dell'articolo
creato:martedì 12 agosto 2014
modificato:martedì 12 agosto 2014