Pagamento con riduzione del 30% delle sanzioni pecuniarie

Legge di conversione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. Modifica dell'art. 202 del Codice della Strada (Pagamento in misura ridotta).

La principale novità normativa prevede una riduzione del 30 per cento dell’importo dovuto come sanzione pecuniaria se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione della multa.


Per il calcolo corretto del periodo dei 5 giorni si ricorda che non si conta il giorno della contestazione o notificazione e che i giorni festivi vanno conteggiati ma, se il termine scade in un giorno festivo, la scadenza viene portata al primo giorno feriale utile (es: violazione elevata sabato 20 dicembre: il giorno 20 non si calcola e i 5 giorni scadono il 25 dicembre che è festivo, il 26 dicembre idem pertanto il giorno ultimo utile per il pagamento ridotto del 30% sarà il 27 dicembre).

 

  • Casi in cui NON è applicabile la riduzione:

 

-          Tutte le violazioni al CdS per le quali il pagamento in misura ridotta non è consentito

-          Tutte le violazioni al CdS per le quali è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo

-          Tutte le violazioni al CdS per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, anche se la sanzione accessoria non è applicabile al caso accertato per caratteristiche del mezzo condotto (ad es. velocipede) ovvero per  la minore età del conducente.

-          Tutte le violazioni della disciplina giuridica della circolazione stradale, c.d. complementare, non compresa nel Codice della Strada, salvo che non vi sia in tali norme un espresso rinvio alle disposizioni del titolo VI del CdS.

In questi casi dovrà essere riportata nel corpo del verbale di accertamento la dicitura “Riduzione del 30% non ammessa”.

 

  • Casi particolari in cui è applicabile la riduzione:

 

-        Violazione dell’articolo 193 commi 1, 2, 3 C.d.S. perché, in deroga all’articolo 210, comma 3, per questa violazione è ammesso il pagamento in misura ridotta. Ciò non vale nel caso dell’articolo 193, comma 4-bis, dove la particolare circostanza che il veicolo sia posto in circolazione senza copertura assicurativa, ma con documenti assicurativi falsificati, rende obbligatoria la confisca del veicolo.

-        Violazioni commesse dopo le ore 22.00 e prima delle ore 07.00.

-        Violazioni commesse da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, CE, D, DE nell’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone o cose.

-        Violazioni commesse alla guida di un veicolo immatricolato all’estero o munito della targa EE

-        Violazioni al C.d.S. per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida

           

N.B. la riduzione non si applica in caso di ricorso al Prefetto o di opposizione al  Giudice di pace.

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creato:lunedì 11 agosto 2014
modificato:martedì 2 settembre 2014